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Telemarketing, il Garante multa TIM per 9,5 milioni di euro


Il provvedimento riguarda chiamate promozionali indesiderate, consensi acquisiti attraverso richieste di ricontatto considerate fittizie, controlli insufficienti sui partner commerciali e ostacoli all’esercizio dei diritti degli utenti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a TIM una sanzione amministrativa da 9 milioni e 516 mila euro per una serie di violazioni della normativa sulla privacy collegate alle attività di telemarketing.

Il procedimento ha esaminato l’operato di alcuni call center abusivi che avrebbero promosso offerte e servizi per conto della società attraverso numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale. Secondo l’Autorità, queste strutture acquisivano i dati personali degli utenti con modalità illecite, mentre le persone contattate ritenevano di parlare con operatori autorizzati da TIM. Il Garante ha contestato alla società anche controlli inadeguati sulla filiera commerciale e diverse criticità nelle procedure previste per l’accesso, la cancellazione dei dati e l’opposizione alle comunicazioni promozionali.

Circa 7.000 segnalazioni nel corso del 2025

L’istruttoria ha avuto origine da numerosi reclami e segnalazioni relativi a chiamate commerciali indesiderate. Nel solo 2025, secondo i dati riportati dal Garante, i casi riferiti a contatti effettuati per conto di TIM sono stati circa 7.000. Molte chiamate provenivano da numerazioni non registrate nel Registro degli operatori di comunicazione, noto come ROC, oppure da numeri alterati attraverso tecniche di spoofing. Questa pratica consente di modificare il numero mostrato sul display del destinatario e può rendere più difficile risalire all’effettiva provenienza della telefonata. Le chiamate avrebbero raggiunto anche utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni, il servizio che permette ai cittadini di esprimere la volontà di non ricevere comunicazioni promozionali sui numeri registrati.

Il sistema delle richieste di ricontatto

Gli accertamenti e le ispezioni dell’Autorità avrebbero ricostruito un sistema ideato per attribuire una parvenza di regolarità ai contatti commerciali. In una prima fase, un operatore telefonava all’utente con un numero camuffato e proponeva l’attivazione di un’offerta o di un servizio TIM. Dopo la manifestazione di interesse da parte del destinatario, l’operatore inviava tramite SMS un collegamento a una pagina web riconducibile a un partner ufficiale della rete commerciale della società. La pagina conteneva un modulo attraverso il quale l’utente poteva formulare una richiesta autonoma di ricontatto, indicata nel settore con il termine lead. Il call center contattava poi nuovamente la persona attraverso una numerazione regolarmente iscritta al ROC. Secondo la ricostruzione del Garante, la richiesta di ricontatto non nasceva però da un’iniziativa spontanea dell’utente, poiché derivava dalla precedente telefonata indesiderata. Il successivo contatto appariva quindi formalmente legittimo, nonostante avesse origine da un’attività promozionale considerata illecita. Questo passaggio consentiva di avviare una procedura di contrattualizzazione all’apparenza regolare e di acquisire consensi da utilizzare come giustificazione per la chiamata commerciale.

I controlli sulla rete di vendita

TIM ha presentato al Garante le proprie giustificazioni e ha richiamato anche l’adesione a un codice di condotta per le attività di telemarketing. L’Autorità non ha però ritenuto sufficienti le argomentazioni della società. Secondo il Garante, la partecipazione a un codice di condotta non esonera il titolare del trattamento dalla responsabilità di controllare i partner commerciali e gli altri soggetti che operano lungo la filiera. L’azienda deve quindi verificare che le misure previste per la protezione dei dati personali trovino effettiva applicazione e che le informazioni utilizzate per le campagne commerciali provengano da fonti lecite. La contestazione riguarda anche l’efficacia dei controlli sulle società incaricate della raccolta delle lead e sulla corrispondenza tra le richieste registrate nei sistemi e la reale volontà degli utenti.

Accesso e cancellazione dei dati

Il provvedimento ha rilevato ulteriori violazioni nelle procedure attraverso le quali gli utenti possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Secondo l’Autorità, TIM avrebbe omesso o fornito in ritardo le risposte ad alcune richieste di accesso ai dati, cancellazione delle informazioni e opposizione all’utilizzo per finalità promozionali. Il Garante ha rilevato anche procedure di disiscrizione considerate eccessivamente complesse. In alcuni casi, gli strumenti messi a disposizione degli utenti non avrebbero funzionato correttamente, con il risultato di ostacolare la revoca del consenso o l’interruzione delle comunicazioni commerciali. Il sito del Garante mette a disposizione un servizio telematico dedicato alle segnalazioni per le comunicazioni indesiderate, che ha sostituito il precedente modulo cartaceo.

Le misure imposte a TIM

Oltre al pagamento della sanzione da 9,516 milioni di euro, TIM dovrà modificare la procedura attraverso la quale vengono generate e registrate le richieste di ricontatto. L’azienda dovrà inoltre rafforzare i controlli sulla rete di vendita, verificare con maggiore attenzione l’attività dei partner commerciali e adottare strumenti capaci di individuare le lead che derivano da contatti promozionali non autorizzati. Il provvedimento impone anche un adeguamento delle procedure dedicate all’esercizio dei diritti. Gli utenti dovranno poter accedere ai dati, chiederne la cancellazione o opporsi al marketing attraverso sistemi funzionanti, comprensibili e privi di passaggi non necessari. Non si tratta del primo intervento del Garante nei confronti di TIM per attività commerciali e trattamento dei dati personali. Nel 2020 l’Autorità aveva inflitto alla società una sanzione da circa 27,8 milioni di euro per chiamate promozionali indesiderate e altre violazioni legate al marketing.

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