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Smartphone e radiofrequenze, cosa ha deciso la Cassazione


L’ordinanza n. 24015/2026 riapre il caso sugli obblighi informativi del produttore. Il risarcimento non è automatico: la Corte d’Appello dovrà verificare l’eventuale carenza delle avvertenze e il danno alla libertà di scelta della consumatrice.

La conformità di uno smartphone agli standard tecnici e la marcatura CE potrebbero non esaurire gli obblighi del produttore. Le informazioni fornite al consumatore possono avere un ruolo autonomo nella valutazione della sicurezza del prodotto, soprattutto quando riguardano rischi non immediatamente percepibili e modalità d’uso utili a ridurre l’esposizione. È il principio al centro dell’ordinanza n. 24015/2026, pubblicata il 24 luglio dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso di una consumatrice, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna e ha rinviato la causa allo stesso ufficio giudiziario, che dovrà esaminarla con un collegio diverso. Il provvedimento non riconosce un risarcimento e non accerta una responsabilità definitiva di Apple. Il nuovo giudizio dovrà stabilire se le informazioni associate al dispositivo fossero adeguate, se un eventuale deficit informativo abbia condizionato le scelte della donna e se da tale carenza sia derivato un danno risarcibile.

La causa nasce dall’uso intensivo di un iPhone

La vicenda risale al giugno 2016. La consumatrice acquistò un dispositivo indicato nell’ordinanza come «iPhone SE 5S» e dichiarò di averlo utilizzato per oltre un’ora al giorno di conversazioni e per circa cinque o sei ore di connessione dati. L’uso avveniva anche in automobile, in treno, in condizioni di scarsa ricezione e vicino a soggetti minori. Nel febbraio 2018 la donna consultò una ricerca dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, nota con la sigla IARC, relativa ai possibili rischi delle radiofrequenze. Decise quindi di citare in giudizio la società, alla quale contestò la presunta assenza di avvertenze specifiche, visibili e inequivoche sull’esposizione prolungata, sulla vicinanza ai bambini e sulle emissioni del telefono anche in stato di stand-by.

Secondo la ricorrente, informazioni più chiare avrebbero modificato le sue abitudini. Avrebbe limitato le chiamate, usato auricolari o vivavoce, evitato il contatto prolungato con il corpo e tenuto il dispositivo lontano dalle figlie e dal cuscino durante la notte. La richiesta riguardava danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alla presunta lesione del diritto all’autodeterminazione, cioè alla possibilità di scegliere in modo consapevole come utilizzare il prodotto. Il Tribunale di Bologna respinse la domanda con la sentenza n. 508/2020. La Corte d’Appello confermò il rigetto con la sentenza n. 1338/2024. I giudici di merito attribuirono al principio di precauzione una funzione rivolta soprattutto al legislatore e rilevarono l’assenza di una prova scientifica certa del rapporto tra radiofrequenze e patologie tumorali.

Gli standard tecnici rappresentano una soglia minima

La Cassazione ha giudicato incompleta questa impostazione. L’errore, secondo l’ordinanza, non consiste nell’avere negato l’applicazione diretta del principio di precauzione nei rapporti tra privati. La Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se le norme sulla sicurezza dei prodotti, la diligenza professionale, la buona fede e la correttezza imponessero al produttore obblighi informativi ulteriori. Il principio di precauzione non costituisce quindi una fonte autonoma dell’obbligo, ma può servire a interpretare e definire doveri già previsti dall’ordinamento. In questa prospettiva, un prodotto conforme alle regole tecniche può presentare un difetto informativo se non offre istruzioni e avvertenze necessarie per prevenire rischi che il consumatore non può percepire con facilità.

La marcatura CE e il rispetto dei limiti applicabili restano elementi importanti, ma indicano una soglia minima. Il giudice deve esaminare anche la qualità, la chiarezza e l’accessibilità delle informazioni. Nel caso specifico, la ricorrente contestava il contenuto della brochure presente nella confezione e la collocazione delle indicazioni disponibili sul web o nelle impostazioni interne del telefono. La Cassazione non ha però stabilito che quelle informazioni fossero insufficienti. Ha rilevato che la Corte d’Appello non aveva svolto un esame adeguato e ha affidato tale verifica al giudice del rinvio.

Il possibile danno riguarda la libertà di scelta

La causa non nasce dalla diagnosi di una malattia attribuita allo smartphone. Il danno prospettato riguarda il processo decisionale della consumatrice: la donna sostiene di non avere potuto scegliere in modo pienamente consapevole quanto e come usare il telefono. Per la Cassazione, la lesione dell’autodeterminazione può assumere rilievo autonomo rispetto a un danno alla salute. Tale principio non rende sufficiente una preoccupazione generica. La parte che chiede il risarcimento deve dimostrare che l’informazione omessa o inadeguata abbia inciso concretamente sulle sue scelte e che il pregiudizio non si riduca al timore astratto di un pericolo futuro.

La prova può derivare anche da presunzioni, purché emerga un’elevata probabilità logica che informazioni complete avrebbero condotto a un comportamento diverso. Nel nuovo giudizio dovrà inoltre essere valutata l’eventuale esistenza di un turbamento psichico concreto, per intensità e durata, e il suo rapporto con il deficit informativo contestato. Non esiste dunque un diritto automatico al risarcimento per chi abbia usato a lungo uno smartphone all’orecchio o vicino ai figli. Un’eventuale domanda richiede l’accertamento dell’obbligo informativo applicabile, della sua violazione, del nesso con le scelte del consumatore e del danno effettivamente subito.

Avvertenze e accessori tra i possibili rimedi

La Suprema Corte ha chiesto alla Corte d’Appello di non limitare l’esame alla sola alternativa tra risarcimento e rigetto della domanda. Il giudice dovrà valutare anche la possibile applicazione di rimedi preventivi o inibitori. L’ordinanza cita, a titolo di esempio, avvertenze più stringenti, notifiche periodiche sul dispositivo e accessori che permettano un uso con una minore esposizione, come gli auricolari. Queste misure non sono state imposte ad Apple: rappresentano opzioni che il giudice del rinvio potrà prendere in esame dopo gli accertamenti sul caso.

La decisione non accerta un rapporto tra smartphone e tumori

Il ragionamento della Cassazione riguarda la gestione di un rischio scientificamente incerto e gli obblighi di informazione che possono derivarne. L’ordinanza non stabilisce che le radiofrequenze degli smartphone provochino tumori. Nel 2011 la IARC ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza nel gruppo 2B, quello degli agenti «possibilmente cancerogeni per l’uomo». La valutazione si fondava su evidenze limitate per il glioma e il neurinoma acustico e non equivale alla dimostrazione di un rapporto causale. Una revisione sistematica commissionata dall’OMS e pubblicata nel 2024 su Environment International ha esaminato più di 5.000 studi e ne ha inclusi 63 nell’analisi finale. Il lavoro non ha rilevato un’associazione tra uso dei telefoni cellulari e tumori della testa.

Anche il National Cancer Institute statunitense riferisce che, nel complesso, i principali studi epidemiologici non mostrano un rapporto tra uso dei cellulari e rischio di cancro. Questi risultati non modificano da soli la classificazione IARC, ma definiscono il contesto scientifico nel quale si inserisce la decisione giudiziaria. La Corte d’Appello di Bologna dovrà ora verificare se, nel caso esaminato, Apple fosse tenuta a fornire indicazioni diverse o più accessibili, se tale obbligo sia stato violato e se la consumatrice abbia diritto a un risarcimento o a un’altra forma di tutela.

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Giornalista pubblicista, SEO Specialist, fotografo. Da sempre appassionato di tecnologia, lavoro nell'editoria dal 2010, prima come fotografo e fotoreporter, infine come giornalista. Ho scritto per PC Professionale, SportEconomy e Corriere della Sera, oltre ovviamente a Smartphonology.