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Smart glasses e privacy: le richieste dei Garanti europei


Chi incontra una persona con gli smart glasses deve poter capire se gli occhiali stanno acquisendo immagini o audio. È uno dei punti della dichiarazione del Comitato europeo per la protezione dei dati, richiamata dal Garante Privacy nel comunicato del 14 ottobre. Le autorità chiedono maggiori tutele per chi può finire nelle registrazioni senza saperlo, con particolare attenzione ai minori.

Il testo offre indicazioni preliminari sull’applicazione delle regole esistenti. L’EDPB ha pubblicato la dichiarazione il 13 ottobre: il documento non introduce un divieto generale di utilizzare gli occhiali intelligenti.

Il problema delle riprese poco riconoscibili

Fotocamere e microfoni dentro montature simili a occhiali comuni rendono meno evidente la raccolta dei dati. Il Garante richiama i rischi delle registrazioni nascoste, delle dirette social e dell’eventuale riconoscimento facciale o vocale. Scuole, ospedali, spogliatoi e luoghi di lavoro sono contesti particolarmente delicati.

La questione accompagna la diffusione commerciale di questi dispositivi, descritta anche nel nostro articolo sul mercato degli occhiali AI e sul peso di Meta. Le indicazioni europee riguardano la categoria e le modalità di trattamento dei dati, senza limitarsi a un singolo marchio.

Quando l’utilizzatore diventa titolare del trattamento

Come spiega l’EDPB, l’uso esclusivamente personale o domestico può rientrare nell’esenzione dal GDPR: per esempio una foto condivisa soltanto con un familiare o una traduzione in un contesto privato. La pubblicazione su un profilo social aperto a un pubblico indefinito e l’impiego professionale possono invece attribuire all’utente il ruolo di titolare del trattamento.

Questa distinzione non esonera produttori e fornitori dei servizi collegati dalle proprie responsabilità. Se stabiliscono finalità e mezzi del trattamento, devono rispettare gli obblighi che competono loro. Il comunicato europeo precisa inoltre che, anche fuori dal GDPR, possono trovare applicazione norme penali, civili o sul lavoro.

LED visibili e registrazione bloccata se l’indicatore è coperto

La dichiarazione originale approfondisce le caratteristiche degli avvisi: gli indicatori luminosi dovrebbero risultare percepibili in diverse condizioni di luce e restare attivi abbastanza a lungo. Il testo indica inoltre che non dovrebbe essere possibile registrare con l’indicatore coperto.

Segnali sonori e notifiche di prossimità possono contribuire alla trasparenza. Le notifiche sul telefono, però, non possono essere l’unico avviso: escluderebbero chi non dispone dell’app necessaria. Rendere riconoscibile la registrazione resta una questione distinta dalla validità della base giuridica del trattamento.

Meno registrazioni continue e più protezione prima della condivisione

Il Garante richiama la necessità di una base giuridica valida: ottenere un consenso effettivo da persone inconsapevoli della ripresa può essere difficile, mentre il legittimo interesse richiede una valutazione dei diritti e delle aspettative delle persone coinvolte.

Tra le misure tecniche indicate figurano limiti alle registrazioni continue e alla conservazione, oscuramento dei volti e restrizioni nelle aree sensibili. L’EDPB propone anche passaggi che rallentino la pubblicazione sui social e, ove possibile, protezioni applicate direttamente sul dispositivo prima della condivisione.

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Giornalista pubblicista, SEO Specialist, fotografo. Da sempre appassionato di tecnologia, lavoro nell'editoria dal 2010, prima come fotografo e fotoreporter, infine come giornalista. Ho scritto per PC Professionale, SportEconomy e Corriere della Sera, oltre ovviamente a Smartphonology.